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Codici CER rifiuti pericolosi | Codici CER rifiuti non pericolosi

Classificazione dei rifiuti

Il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22 , che costituisce la norma quadro di riferimento in materia di rifiuti (in attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio), introduce un nuovo sistema di classificazione dei rifiuti che si basa sulla loro origine (distinguendo tra rifiuti urbani e rifiuti speciali) e sulla pericolosità (distinguendo tra rifiuti pericolosi e non pericolosi).

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Sono definiti rifiuti urbani

  1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del decreto medesimo;
  3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Vengono classificati come rifiuti speciali

  1. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
  3. i rifiuti da lavorazioni industriali;
  4. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  5. i rifiuti da attività commerciali;
  6. i rifiuti da attività di servizio;
  7. i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla  potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da  abbattimento di fumi;
  8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  9. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  10. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

I rifiuti sono, inoltre, catalogati in uno specifico Elenco, ai sensi della decisione 2000/532/CE e successive modificazioni.

La classificazione dei rifiuti, in particolare, si basa per alcune tipologie sulla provenienza e per altre tipologie sulla funzione che rivestiva il prodotto originario.

Diverse tipologie di rifiuto sono classificate, già all'origine, come pericolose o non pericolose mentre per altre è prevista una voce speculare (codice di sei cifre per il rifiuto non pericoloso e codice di sei cifre contrassegnato con asterisco per il rifiuto pericoloso), in funzione della concentrazione di sostanze pericolose da determinarsi mediante opportuna verifica analitica.

Al fine di non dover modificare ripetutamente l'elenco dei rifiuti pericolosi, si è previsto un meccanismo automatico: pertanto, ogni volta che verrà classificata una nuova sostanza pericolosa (ai sensi della direttiva 67/548/CE) il rifiuto contenente la suddetta sostanza, qualora caratterizzato da una voce "speculare", sarà classificato come pericoloso nel caso in cui la concentrazione della sostanza stessa raggiunga i valori limite previsti dall'articolo 2 della decisione 2000/532/CE e successive modificazioni.

 

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