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Ricerca e bonifica di siti inquinati

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Siti inquinati

Quando si parla di " sito inquinato " o " sito contaminato ", si fa riferimento a tutte quelle aree in cui, per effetto dell'attività umane si è verificata un'alterazione delle caratteristiche qualitative dei suoli, delle acque superficiali o sotterranee, le cui concentrazioni di agenti inquinanti superano i livelli stabiliti dalla legislazione.

La normativa che concerne i siti contaminati non è, tuttavia, ancora definitiva.

In particolare il "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati" (D.M. 471/99), è stato sostituito dal Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della Parte Quarta del D. Lgs 152/06, anch'esso in via di definizione.

•  caratterizzazione dei siti: normativa di riferimento per i siti di interesse nazionale, documentazione relativa ai limiti di concentrazione e alle procedure analitiche, anagrafe dei siti inquinati;

•  tecniche di bonifica ambientale: protocolli di applicazione di alcune tecnologie;

•  analisi del rischio: linee guida e criteri di analisi del rischio.

Bonifica dei siti contaminati

La bonifica di un sito contaminato comporta una serie di interventi volti alla:

•  rimozione della fonte di inquinamento;

•  riduzione dei livelli di concentrazione dell'agente inquinante nei terreni e nelle acque sotterranee e superficiali al di sotto dei limiti di accettabilità previsti dalla legge. Tali limiti sono indicati nell'allegato 1 in relazione alla destinazione d'uso dei suoli medesimi e alla necessità di assicurare la salvaguardia dell'area originaria.

Le varie operazioni di bonifica e ripristino ambientale di un sito inquinato dovrebbero utilizzare le tecniche e le tecnologie più innovative, privilegiando così:

•  la diminuzione degli spostamenti;

•  il trattamento in situ e il riutilizzo dell'area e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica.

Messa in sicurezza d'emergenza

In certi casi si presenta la necessità di intervenire in situazioni di emergenza e di operare con urgenza prima di una vera e propria bonifica, di un ripristino ambientale o di interventi di messa in sicurezza permanenti. Tali interventi urgenti sono finalizzati:

•  alla rimozione delle fonti inquinanti;

•  al contenimento della diffusione degli inquinanti.

Bonifica ambientale

Una bonifica ambientale comporta una serie di interventi volti a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, sottosuolo e nelle acque, in modo tale che le concentrazioni stesse siano inferiori a quelle stabilite dalla normativa per la specifica destinazione d'uso.

Bonifica con misure di sicurezza

Nel caso in cui si verifichino situazioni tali per cui la concentrazione delle sostanze inquinanti non può raggiungere i valori fissati dalla normativa, neanche con l'ausilio delle migliori tecnologie a costi sopportabili, si interviene al fine di ridurre comunque le concentrazioni degli agenti inquinanti, seppur a livelli superiori a quelli stabiliti per la specifica destinazione d'uso.

In tal caso si devono rispettare almeno le seguenti condizioni:

•  i valori di concentrazione residua accettabile debbono preservare la salute dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente;

•  i valori di concentrazione residua accettabile devono essere calcolati per mezzo di una metodologia di analisi di rischio che sia valida a livello internazionale e che dovrà in ogni caso seguire le indicazioni dell'allegato 4 al DM 471/99.

Qualora le misure di sicurezza comportassero restrizioni, momentanee o permanenti, nell'utilizzo di una determinata area, o particolari limitazioni (ad esempio monitoraggi), queste devono essere:

•  segnalate all'Ufficio Tecnico Erariale (art. 5);

•  indicate nel certificato di destinazione urbanistica;

•  indicate nelle carte tecniche e nelle "norme tecniche di attuazione" degli strumenti urbanistici dei Comuni.

Misure di sicurezza

Si tratta di quegli interventi che mirano a garantire l'isolamento e il contenimento della fonte inquinante e sono finalizzati ad impedire:

•  la diffusione delle sostanze inquinanti in altre aree;

•  il contatto di tali sostanze con la popolazione.

E' quindi necessario che:

•  gli interventi attuati non provochino danni all'ambiente a causa di eventuale inquinamento residuo;

•  le operazioni di monitoraggio permettano di garantire, negli anni, il controllo delle misure attuate;

•  si attuino, eventualmente, limitazioni d'uso dell'area rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.

Ripristino ambientale

Il ripristino ambientale, posto a completamento delle operazioni di bonifica, consiste nell'attuare tutti quegli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica. Il fine è quello di restituire il sito alla completa fruibilità.

Messa in sicurezza permanente (solo nel caso di rifiuti stoccati)

Quando le fonti inquinanti sono costituite da rifiuti stoccati e non è possibile rimuoverli neanche con l'ausilio delle migliori tecnologie a un costo sopportabile, si interviene in modo tale da isolare definitivamente le fonti inquinanti.

Costi sopportabili

Nel caso di impianti in esercizio, i costi sopportabili sono quelli che consentono una bonifica che non implichi una sospensione prolungata delle attività produttive o che in ogni caso non incidano pesantemente sul fatturato annuale dell'impianto preso in esame (art. 114, comma 9, L . 388/00).

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