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Quando si parla di " sito inquinato " o " sito contaminato ", si fa riferimento a tutte quelle aree in cui, per effetto dell'attività umane si è verificata un'alterazione delle caratteristiche qualitative dei suoli, delle acque superficiali o sotterranee, le cui concentrazioni di agenti inquinanti superano i livelli stabiliti dalla legislazione.
La normativa che concerne i siti contaminati non è, tuttavia, ancora definitiva.
In particolare il "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati" (D.M. 471/99), è stato sostituito dal Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della Parte Quarta del D. Lgs 152/06, anch'esso in via di definizione.
caratterizzazione dei siti: normativa di riferimento per i siti di interesse nazionale, documentazione relativa ai limiti di concentrazione e alle procedure analitiche, anagrafe dei siti inquinati;
tecniche di bonifica ambientale: protocolli di applicazione di alcune tecnologie;
analisi del rischio: linee guida e criteri di analisi del rischio.
La bonifica di un sito contaminato comporta una serie di interventi volti alla:
rimozione della fonte di inquinamento;
riduzione dei livelli di concentrazione dell'agente inquinante nei terreni e nelle acque sotterranee e superficiali al di sotto dei limiti di accettabilità previsti dalla legge. Tali limiti sono indicati nell'allegato 1 in relazione alla destinazione d'uso dei suoli medesimi e alla necessità di assicurare la salvaguardia dell'area originaria.
Le varie operazioni di bonifica e ripristino ambientale di un sito inquinato dovrebbero utilizzare le tecniche e le tecnologie più innovative, privilegiando così:
la diminuzione degli spostamenti;
il trattamento in situ e il riutilizzo dell'area e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica.
In certi casi si presenta la necessità di intervenire in situazioni di emergenza e di operare con urgenza prima di una vera e propria bonifica, di un ripristino ambientale o di interventi di messa in sicurezza permanenti. Tali interventi urgenti sono finalizzati:
alla rimozione delle fonti inquinanti;
al contenimento della diffusione degli inquinanti.
Una bonifica ambientale comporta una serie di interventi volti a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, sottosuolo e nelle acque, in modo tale che le concentrazioni stesse siano inferiori a quelle stabilite dalla normativa per la specifica destinazione d'uso.
Nel caso in cui si verifichino situazioni tali per cui la concentrazione delle sostanze inquinanti non può raggiungere i valori fissati dalla normativa, neanche con l'ausilio delle migliori tecnologie a costi sopportabili, si interviene al fine di ridurre comunque le concentrazioni degli agenti inquinanti, seppur a livelli superiori a quelli stabiliti per la specifica destinazione d'uso.
In tal caso si devono rispettare almeno le seguenti condizioni:
i valori di concentrazione residua accettabile debbono preservare la salute dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente;
i valori di concentrazione residua accettabile devono essere calcolati per mezzo di una metodologia di analisi di rischio che sia valida a livello internazionale e che dovrà in ogni caso seguire le indicazioni dell'allegato 4 al DM 471/99.
Qualora le misure di sicurezza comportassero restrizioni, momentanee o permanenti, nell'utilizzo di una determinata area, o particolari limitazioni (ad esempio monitoraggi), queste devono essere:
segnalate all'Ufficio Tecnico Erariale (art. 5);
indicate nel certificato di destinazione urbanistica;
indicate nelle carte tecniche e nelle "norme tecniche di attuazione" degli strumenti urbanistici dei Comuni.
Si tratta di quegli interventi che mirano a garantire l'isolamento e il contenimento della fonte inquinante e sono finalizzati ad impedire:
la diffusione delle sostanze inquinanti in altre aree;
il contatto di tali sostanze con la popolazione.
E' quindi necessario che:
gli interventi attuati non provochino danni all'ambiente a causa di eventuale inquinamento residuo;
le operazioni di monitoraggio permettano di garantire, negli anni, il controllo delle misure attuate;
si attuino, eventualmente, limitazioni d'uso dell'area rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.
Il ripristino ambientale, posto a completamento delle operazioni di bonifica, consiste nell'attuare tutti quegli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica. Il fine è quello di restituire il sito alla completa fruibilità.
Quando le fonti inquinanti sono costituite da rifiuti stoccati e non è possibile rimuoverli neanche con l'ausilio delle migliori tecnologie a un costo sopportabile, si interviene in modo tale da isolare definitivamente le fonti inquinanti.
Nel caso di impianti in esercizio, i costi sopportabili sono quelli che consentono una bonifica che non implichi una sospensione prolungata delle attività produttive o che in ogni caso non incidano pesantemente sul fatturato annuale dell'impianto preso in esame (art. 114, comma 9, L . 388/00).
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